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Cessione del credito e detrazione: si può fruire di entrambe per interventi su un solo edificio?

Cessione del credito e detrazione: si può fruire di entrambe per interventi su un solo edificio?

L’argomento trattato nel presente articolo riporta le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate tramite la “Risposta n. 279/2022” al quesito posto da un Istante con oggetto:

“Articolo 121 del d.lgs 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77- cessione del credito solo per l'intervento "trainante" e indicazione nella dichiarazione dei redditi della detrazione relativa alle spese per gli interventi "trainati"“

Si ricorda, preventivamente, che con l’ultima modifica tramite la legge n. 234 del 2021 del “decreto Rilancio”, i soggetti che sostengono negli anni 2020-2024 spese per gli interventi elencati nel medesimo decreto possono usufruire sia della detrazione che della cessione di un credito d'imposta di pari cifra ad altri soggetti.

Tramite provvedimento del 3 febbraio 2022 si prevede, inoltre, che l’importo della detrazione che spetta al richiedente venga calcolato tenendo conto delle spese complessive sostenute nel periodo d'imposta (compreso l'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato). Al punto 3.3 si specifica che “in presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d'imposta nei confronti di ciascuno di essi".

Ne consegue che per la comunicazione dell'opzione sia necessario compilare un modello per ogni intervento effettuato contenente il relativo codice di intervento.

QUESITO

L'Istante chiede, in primo luogo, se la cessione del credito possa essere fatta con riferimento ad ogni singolo intervento o se debba interessare l’operazione realizzata nel complesso.

In particolare, l'Istante prevede di effettuare un intervento "trainante" e tre interventi "trainati”, con comunicazioni distinte per ognuno degli interventi. Chiede, pertanto, se possa effettuare la cessione del credito alla banca solo per l'intervento "trainante" e indicare nella dichiarazione dei redditi la detrazione relativa alle spese per gli interventi "trainati", senza effettuare per questi ultimi la cessione del credito d'imposta.

In più, chiede se, riguardo alla cessione del credito d'imposta, i fornitori che hanno realizzato gli interventi debbano essere diversi o gli stessi.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate, in risposta al quesito posto dall’Istante, specifica che:

  1. è possibile fruire della corrispondente detrazione a patto che le spese riferite ai diversi interventi siano contabilizzate distintamente;
  2. in caso di richiesta di cessione del credito, il credito cedibile verrà calcolato sulla somma complessiva delle spese sostenute durante l’anno corrente per ciascuno degli interventi, ognuno identificato tramite relativo codice, come da modello;
  3. in caso il contribuente volesse fruire del Superbonus in una modalità alternativa alla detrazione (es. cessione del credito), dovrà inviare all’Agenzia delle Entrate un modulo distinto per ogni intervento che intende realizzare (sempre che questi ultimi siano ammissibili all'agevolazione);
  4. in caso il contribuente volesse fruire dell’agevolazione tramite detrazione, non deve far altro che indicare nella propria dichiarazione dei redditi la detrazione relativa agli interventi, senza la necessità di inviare il modulo per la comunicazione della fruizione all’Agenzia delle Entrate;
  5. è possibile separare gli interventi e fruire per alcuni della cessione del credito, mentre per i rimanenti della detrazione su dichiarazione dei redditi;
  6.  in caso in cui uno stesso fornitore partecipi alla realizzazione di diversi interventi, le soluzioni ai punti precedenti restano valide, a patto che, in caso di cessione del credito, il fornitore faccia riferimento ai codici dei relativi interventi riportati nei moduli di comunicazione della fruizione (l’argomento è stato preventivamente trattato all’interno della circolare 30/2020, in cui l’Agenzia aveva precisato che se le spese sono contabilizzate separatamente per ogni intervento realizzato sullo stesso edificio – che siano trainanti e/o trainati – si può scegliere se richiedere o meno l’opzione, in quanto ogni intervento sarà fatturato distintamente dal fornitore).