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Imposte ipocatastali, bonus prima casa ereditata anche se la dichiarazione di successione è fuori termine

Imposte ipocatastali, bonus prima casa ereditata anche se la dichiarazione di successione è fuori termine

Le Entrate intervengono sul robusto contenzioso dando ragione ai contribuenti.

"Prima casa: gli eredi possono ottenere il bonus fiscale sul passaggio di proprietà anche se la dichiarazione di successione è stata presentata oltre la scadenza dei 12 mesi dall’apertura dell’eredità". Lo ha chiarito l’agenzia delle Entrate con la risoluzione 66/E del 20 dicembre qui allegata, intervenendo su una situazione di caos determinata dai diversi orientamenti degliuffici territoriali.

La risoluzione è la risposta all’interpello di un contribuente sulla fruibilità del bonus (imposte ipotecarie e catastali in misura fissa di 200 euro ciascuna), previsto dal Dlgs346/90 per chi si trova ad aver ereditato un’abitazione con i requisiti “prima casa” (cioè non possedere altre abitazioni per le quali si sia già usufruito dell’agevolazione, risiedere nel Comune in cui si trova l’immobile o trasferirvisi entro 18 mesi, e che l’immobile sia iscritto nelle categoria catastale A eccetto A1, A8, A9 e A10).

Il nodo era quello di considerare perentorio o meno il termine dei 12 mesi,interpretazione che il contribuente contestava non trovando riscontro nel testo della norma, citando anche la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 14088/2004) che aveva affermato un principio di emendabilità e di ritrattabilità della dichiarazione di successione “sottratte al termine fissato per la dichiarazione medesima”, perché l’iter procedimentale finalizzato all’accertamento dell’obbligazione tributaria “si conclude con l’emissione, da parte dell’ufficio, dell’atto impositivo, sulla base dei dati emergenti dalla dichiarazione, che avrà, per ciò stesso, esaurito la sua funzione. Da ciò consegue che la dichiarazione di successione è emendabile finché nonintervenga un avviso di accertamento di maggior valore”.

Le Entrate avevano già riconosciuto che la dichiarazione è “emendabile” entro due anni dal pagamento dell’imposta principale e spiega che “resta ferma la verifica dei presupposti soggettivi e oggettivi necessari per fruire dell’agevolazione “prima casa”, che devono sussistere al momento del trasferimento dell’immobile, che pergli acquisti mortis causa coincide con la data di apertura della successione”. Dunque “è possibile, con un atto integrativo, nella medesima forma dell’atto precedente, rendere successivamente le dichiarazioni omesse, anche per i trasferimenti derivanti da successione e donazione” in sede di “dichiarazione integrativa”. La dichiarazione sarà “riliquidata” dagli uffici ma i contribuenti possono procedere alla rettifica di errori contenuti nella dichiarazione di successione anche se non meramente materiali o di calcolo. Inoltre, gli uffici dell’Agenzia sono tenuti a valutare tali rettifiche a condizione che tali modifiche vengano dichiarate prima della notificazione dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta, ovvero prima del decorso del termine ultimo previsto dall’articolo 27, comma 3, del TUS, per la notifica del medesimo (due anni dal pagamentodell’imposta principale)”.

Quindi le condizioni per beneficiare del bonus fiscale sono due: che non sia già arrivato un accertamento o che comunque non siano passati due anni dal pagamento dell’imposta principale. Se invece la dichiarazione è stata del tutto omessa, l’agevolazione può essere chiesta entro cinque anni dal termine della presentazione della dichiarazione stessa (cioè 12 mesi, quindi ci sono sei anni di tempo in tutto).

La risoluzione si conclude con l’ordine agli uffici territoriali di ritirarsi dai contenziosi in corso, purché ricorrano le condizioni indicate.

Risoluzione 66 del 20/12/2024

Articolo di Saverio Fossati.