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Videosorveglianza condominiale: normative, accesso alle Immagini e tutela della Privacy

Videosorveglianza condominiale: normative, accesso alle Immagini e tutela della Privacy

L'installazione di sistemi di videosorveglianza nei condomini è una pratica sempre più diffusa per garantire la sicurezza degli spazi comuni. Tuttavia, l'accesso alle immagini registrate è soggetto a precise regolamentazioni mirate a tutelare la privacy dei condòmini e di tutte le persone coinvolte. Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR - Regolamento 679/2016) stabilisce principi rigorosi per il trattamento dei dati personali derivanti dalla videosorveglianza.

Ruoli e Responsabilità

Nel contesto condominiale, il titolare del trattamento è costituito dall'insieme dei condòmini (contitolari del trattamento), i quali devono rispettare i principi di liceità, correttezza e trasparenza previsti dall'articolo 5 del GDPR. L'amministratore, se nominato come responsabile del trattamento, deve operare nel rispetto delle disposizioni normative e delle delibere assembleari.

Il Principio di Minimizzazione

L'accesso alle immagini registrate non è un diritto illimitato, ma è ammesso solo in presenza di specifiche condizioni giuridiche. Il principio di minimizzazione dei dati, sancito dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera c) del GDPR, stabilisce che «i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati». Ciò implica che l'accesso alle registrazioni sia consentito solo quando strettamente necessario e motivato da un interesse legittimo e documentato.

Accesso per Finalità Difensive

L'accesso alle immagini può essere richiesto per finalità difensive nel contesto di procedimenti legali. In base all’articolo 391-quater del Codice di Procedura Penale, un avvocato può presentare una richiesta formale per ottenere copie delle immagini per la tutela di un diritto in sede giudiziaria. Tale richiesta è limitata esclusivamente alle immagini necessarie per la difesa e non autorizza la visione indiscriminata delle registrazioni.

Procedura di Richiesta e Verifica

Per ottenere l'accesso alle immagini, l’interessato o il suo difensore deve presentare un’istanza scritta contenente:

  1. La data e l’ora della registrazione richiesta;
  2. La motivazione della richiesta;
  3. Una dichiarazione che confermi il diretto coinvolgimento dell’interessato o la necessità per un’indagine difensiva.

L'amministratore ha il compito di verificare l’ammissibilità della richiesta e, se valida, estrapolare le immagini garantendo il rispetto del principio di minimizzazione. La risposta a tale richiesta dovrà essere compita entro 30 giorni (articlo 12 del GDPR). In caso di diniego, il richiedente riceverà una comunicazione scritta con la motivazione del rifiuto. Se la richiesta è accolta, l'accesso sarà consentito esclusivamente presso l'ufficio dell’amministratore, salvo i casi previsti dalla legge in cui è possibile ottenere copie per indagini difensive o su richiesta delle autorità competenti.

Conservazione e Sicurezza delle Immagini

Le immagini raccolte devono essere conservate per un periodo limitato, generalmente fissato a 7 giorni dalle Linee Guida 3/2019 dell’EDPB e dalle FAQ del Garante Privacy del 2020. Tuttavia, se il sistema coinvolge personale dipendente, il periodo si riduce a 72 ore come stabilito dall’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori. Eventuali proroghe devono essere adeguatamente documentate.

L’amministratore è tenuto a implementare misure di sicurezza adeguate per proteggere l’accesso alle immagini, come previsto dall’articolo 32 del GDPR. Queste misure includono l’uso di credenziali univoche, la protezione con crittografia e la registrazione degli accessi per prevenire utilizzi impropri delle informazioni raccolte.