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AGEVOLAZIONE PRIMA CASA IN SUCCESSIONE: AMMESSA ANCHE PER IMMOBILI SU DUE PARTICELLE IN COMUNI CATASTALI DIVERSI

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA IN SUCCESSIONE: AMMESSA ANCHE PER IMMOBILI SU DUE PARTICELLE IN COMUNI CATASTALI DIVERSI

Con la risposta n. 145/2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'agevolazione "prima casa" può essere applicata sull'intero fabbricatopervenuto per successione anche quando questo sia censito catastalmente su due particelle ricadenti in comuni catastali diversi e quindi non accorpabili, a condizione che le due parti risultino "unite di fatto" ai fini fiscali mediante apposita annotazione negli archivi catastali.

Il caso esaminato ha riguardato un'abitazione ereditata dalla moglie e dai tre figli del defunto, costituita da un'unica unità abitativa con pertinenze, ma suddivisa in due particelle appartenenti a comuni catastali distinti. Tale particolarità tecnica impediva l'accorpamento catastale ordinario secondo la normativa vigente. Gli eredi hanno chiesto se fosse possibile applicare l'agevolazione prima casa all'intero immobile, considerandolo unitariamente.

L'Agenzia ha confermato tale possibilità, richiamando il principio già espresso nella risposta a interpello n. 155/2023 e nella circolare n. 27/2016: quando due particelle catastali sono prive di autonoma funzionalità e redditività, possono essere trattate come un unico immobile ai fini fiscali attraverso la procedura di "unione di fatto", con specifica annotazione negli archivi catastali. Ricorrendo tale condizione, l'agevolazione prima casa si applica all'intero fabbricato e a una delle pertinenze C/6 annesse.

Sul piano procedurale, stante la particolarità della fattispecie, l'Agenzia ha precisato che gli eredi possono presentare la dichiarazione di successione in forma cartacea tramite modello 4, entro dodici mesi dall'apertura della successione, indicando tutte le particelle nell'attivo ereditario con il tipo immobile "prima casa". La nota di trascrizione dovrà essere compilata separatamente per ciascun immobile. Entro trenta giorni dalla registrazione della dichiarazione dovrà essere presentata la richiesta di voltura presso gli uffici provinciali del territorio competenti.