Amministratore di condominio: la condanna preclude l’incarico anche se il reato è estinto
Il requisito dell’onorabilità resta valido a prescindere dall’eventuale estinzione del reato.
Il tema dei requisiti necessari per svolgere il ruolo di amministratore di condominio è stato ampiamente analizzato nel tempo. Sebbene la legge li elenchi in modo dettagliato, rimane controversa la posizione di chi abbia riportato una condanna penale poi dichiarata estinta. Può comunque esercitare la professione? A chiarire la questione è la Corte d’appello di Brescia (sezione II civile), con il decreto n. 133 del 28 ottobre 2025.
Il caso
Alcuni condòmini si sono rivolti al giudice chiedendo la revoca dell’amministratore del loro stabile. Le contestazioni erano gravi: una condanna per reati contro il patrimonio, la falsificazione degli attestati relativi ai corsi di formazione obbligatori, un ammanco di cassa pari ad almeno 170.000 euro e la mancata presentazione della documentazione contabile relativa all’anno 2022.
In primo grado, il tribunale aveva disposto la revoca dell’incarico ritenendo che la condanna violasse i requisiti previsti dall’articolo 71-bis delle disposizioni di attuazione del Codice civile. Secondo il giudice, l’estinzione successiva del reato, dichiarata dal giudice dell’esecuzione, non incideva su tale valutazione.
L’amministratore ha quindi presentato appello, sostenendo che il tribunale avesse ignorato l’estinzione del reato e avesse erroneamente equiparato la sentenza di patteggiamento a una condanna.
La decisione della Corte
La Corte d’appello ha confermato la decisione di primo grado. I giudici hanno chiarito che l’impossibilità di ricoprire il ruolo di amministratore non rappresenta una conseguenza penale della condanna, bensì un effetto di natura extrapenale. Proprio per questo motivo, tale effetto non viene meno con l’estinzione del reato.
Questa interpretazione trova conferma anche nell’articolo 71-bis, comma 1, lettera c), delle disposizioni di attuazione del Codice civile, che prevede espressamente che le misure di prevenzione non siano ostative se è intervenuta la riabilitazione. Se il legislatore avesse voluto applicare lo stesso principio anche alle condanne previste dalla lettera b), lo avrebbe indicato chiaramente.
In conclusione, tra i requisiti fondamentali per esercitare l’attività di amministratore di condominio vi è quello dell’onorabilità, che deve essere valutato indipendentemente dall’estinzione del reato o dalla sua presenza nel casellario giudiziale.