Bonus edilizi e appalti condominiali: se il cantiere non parte nei tempi, il contratto può essere risolto
Il Tribunale di Genova, sezione sesta, con la sentenza n. 1744 dell’8 aprile 2026, ha affrontato il caso di un appalto condominiale collegato ai bonus edilizi, con opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito. La pronuncia chiarisce che la mancata esecuzione dei lavori, e in particolare il mancato avvio del cantiere entro il termine che l’appaltatore stesso aveva indicato come essenziale, costituisce un inadempimento grave, ai sensi dell’articolo 1453 e seguenti del Codice civile. Da qui la possibilità di ottenere la risoluzione del contratto, con condanna dell’impresa alla restituzione degli acconti e al risarcimento delle spese professionali sostenute inutilmente dal committente.
Il caso: impresa inerte e termine non rispettato
Nel giudizio genovese l’impresa appaltatrice era rimasta inattiva per molti mesi e non aveva rispettato neppure il nuovo termine che aveva fissato. Il Tribunale ha quindi ritenuto che l’inadempimento non potesse essere considerato di scarsa importanza e ha verificato la sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto. Sono state così accolte sia la richiesta di restituzione della somma versata a titolo di acconto, sia la domanda di risarcimento del danno.
Respinta la richiesta di comunicazioni all’Agenzia delle Entrate
È stata invece dichiarata inammissibile la domanda con cui si chiedeva di condannare la controparte a effettuare tutte le comunicazioni necessarie all’Agenzia delle Entrate per annullare la pratica di cessione del credito. Secondo il Tribunale, tale richiesta era generica e priva di un interesse concreto e attuale.