Cedolare secca al 26%: novità per chi affitta più case a breve termine
Debutta la cedolare al 26% per gli affitti brevi plurimi: scelta libera su quale immobile applicare il 21%
Dal 30 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili online i modelli precompilati per la dichiarazione dei redditi 2025, relativi al periodo d’imposta 2024, contenenti i dati in suo possesso o comunicati da soggetti terzi.
Una delle principali novità riguarda l’imposizione fiscale sui redditi da locazioni brevi. La Legge di Bilancio 2024 ha infatti introdotto un incremento dell’aliquota della cedolare secca, che passa dal 21% al 26% per gli affitti brevi su più di un immobile. Il contribuente può però mantenere l’aliquota ridotta del 21% su uno solo degli immobili locati, a sua discrezione. Questa possibilità, applicabile a coloro che affittano fino a quattro abitazioni (oltre tale soglia scatta l’obbligo di aprire partita IVA), vale a partire dai redditi del 2024.
Sempre dal 1° gennaio 2024, è entrata in vigore la riduzione degli scaglioni IRPEF da quattro a tre, con relative modifiche alle aliquote. Questa semplificazione è stata confermata come definitiva a partire dal 2025.
Nel nuovo modello dichiarativo sono stati introdotti anche due nuovi quadri: il quadro M, per la dichiarazione dei redditi soggetti a tassazione separata, imposte sostitutive e rivalutazione di terreni; e il quadro T, dedicato alle plusvalenze di natura finanziaria.
Novità sugli immobili e detrazioni per mobili
Nel quadro D devono ora essere indicati i guadagni ottenuti dalla vendita di immobili ristrutturati con il Superbonus, nel caso in cui la cessione avvenga entro dieci anni dal termine degli interventi agevolati con cessione del credito o sconto in fattura. Sono esenti da tassazione gli immobili ricevuti in eredità e quelli utilizzati come abitazione principale per la maggior parte del periodo antecedente alla vendita. Per le vendite entro i cinque anni non è ammessa la deduzione delle spese agevolate; per quelle tra il quinto e il decimo anno, la deduzione è consentita per il 50%.
Per quanto riguarda il bonus mobili, il tetto massimo di spesa su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici è stato ridotto a 5.000 euro per il 2024.
Regime per impatriati e modifiche alle detrazioni
Un’altra novità introdotta riguarda i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal 2024, i quali potranno beneficiare di un regime fiscale agevolato.
È inoltre prevista, per i contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro, una riduzione pari a 260 euro della detrazione IRPEF spettante per l’anno 2024. La detrazione per lavoro dipendente è stata elevata da 1.880 a 1.955 euro per chi ha un reddito fino a 15.000 euro. Non sono state invece apportate modifiche alle detrazioni per pensionati o titolari di assegni assimilati.
Il nuovo bonus tredicesima
Tra gli elementi di rilievo nella dichiarazione 2025 figura anche il cosiddetto “bonus tredicesima”, previsto dal decreto-legge 113/2024. Si tratta di un contributo una tantum di 100 euro destinato ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 28.000 euro, che abbiano almeno un figlio fiscalmente a carico. Il bonus è riconosciuto solo se l’imposta lorda supera la detrazione spettante.
Il bonus poteva essere anticipato dai datori di lavoro con la tredicesima, previa dichiarazione sostitutiva del lavoratore. Chi non lo ha ricevuto può recuperarlo nella dichiarazione dei redditi. L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti, tramite tre FAQ del 18 aprile 2025, sulla compilazione dei righi C14 del modello 730 e RC14 del modello Redditi PF, facendo riferimento ai dati dei punti 721 e 726 della Certificazione Unica.
Anche chi ha già beneficiato del bonus deve comunque riportarlo in dichiarazione, indicando eventuali restituzioni se non si avevano i requisiti. La versione precompilata della dichiarazione include il bonus se è stato versato dal datore di lavoro; in caso contrario, il sistema avverte il contribuente affinché verifichi i requisiti e, se del caso, lo inserisca autonomamente.