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Chi non registra il contratto di locazione paga la sanzione solo sulla prima annualità – di Saverio Fossati

Chi non registra il contratto di locazione paga la sanzione solo sulla prima annualità – di Saverio Fossati

Le Entrate ci ripensano

di Saverio Fossati

Incredibilmente, l’agenzia delle Entrate muove un passo in favore di chi si scorda di registrare il contratto di locazione. Capita davvero di frequente, per chi sceglie la strada del fai-da-te invece di affidarsi a un’associazione della proprietà o a un’agenzia, di dimenticarsi dell’adempimento fiscale della registrazione del contratto, pur pagando regolarmente ogni anno l’Irpef o la cedolare (la registrazione, infatti, va effettuata in ogni caso, anche se poi chi opta per la cedolare non pagherà l’imposta di registro del 2 per cento). Si rischiava così la sanzione pari al 120% dell’imposta dovuta (con un minimo di 250 euro). Ma le Entrate pretendevano la sanzione per ogni anno di violazione, non solo per il primo.

Sinora le Entrate (circolare 26/E/2011) seguivano quindi la prassi di applicare le sanzioni per la mancata registrazione sulla base imponibile di tutte le annualità del contratto: quindi, per un contratto 4+4, la sanzione era moltiplicata per otto (quindi con un minimo di 2000 euro). L’interpretazione, come spesso accade, era contrastata dalla giurisprudenza (esattamente come avviene sulla questione dell’applicazione della cedolare secca ai contatti stipulati con le società per alloggiare i dipendenti), sino alla sentenza della Cassazione 17657/2024, sulla quale, evidentemente, le entrate hanno riflettuto.

Così la nuova risoluzione 56/2025  afferma che “Tenuto conto del recente e consolidato orientamento espresso dai giudici di legittimità (…), a parziale superamento delle indicazioni fornite nella richiamata circolare n. 26/E del 2011, si ritiene che, in caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione o sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, soggetto a imposta di registro, la sanzione prevista dall’articolo 69 del TUR deve essere commisurata all’imposta di registro calcolata, in caso di pagamento annuale dell’imposta, sull’ammontare del canone relativo alla prima annualità.” Per le annualità successive, invece, si continuerà ad applicare la sanzione per il tardivo versamento dell’imposta di registro (e non per la mancata registrazione), il che vale, evidentemente, solo quando non si esercita l’opzione per la cedolare.

Allegato: risoluzione 56 dell’Agenzia delle Entrate, cliccare qui sotto

risoluzione 56