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Eliminazione delle barriere architettoniche: detrazioni ancora in vigore nel 2026

Eliminazione delle barriere architettoniche: detrazioni ancora in vigore nel 2026

Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026 (legge n. 199 del 30 dicembre 2025) viene confermata per il 2026 la proroga delle principali agevolazioni fiscali per il recupero edilizio e il risparmio energetico, con le stesse aliquote e modalità già applicate nel 2025.Resta invece esclusa dalla proroga la detrazione potenziata del 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche prevista dall’art. 119-ter del D.L. 34/2020. Tuttavia, dal 2026 tali interventi continuano a beneficiare delle agevolazioni ordinarie previste per il recupero edilizio. Vediamo nel dettaglio come funziona il nuovo quadro.

Bonus barriere architettoniche al 75%: valido solo fino al 31 dicembre 2025

La detrazione maggiorata del 75% per interventi destinati all’abbattimento delle barriere architettoniche è riconosciuta esclusivamente fino al 31 dicembre 2025.

In particolare:

  1. Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali accedono alla detrazione secondo il principio di cassa. Pertanto, rilevano i pagamenti effettuati tramite bonifico parlante entro il 31 dicembre 2025.
  2. Imprese, società ed enti commerciali, che applicano il principio di competenza, possono beneficiare dell’agevolazione solo se i lavori risultano conclusi entro fine 2025, oppure — in caso di appalti con stati di avanzamento lavori (SAL) — per le opere accettate entro tale data.

Dal 1° gennaio 2026, in alternativa al bonus potenziato, resta possibile fruire della detrazione ordinaria per interventi di recupero edilizio comprendente anche l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Eliminazione delle barriere architettoniche nel bonus ristrutturazioni

L’art. 16-bis, comma 1, lettera e) del DPR 917/1986 include tra gli interventi agevolabili quelli finalizzati a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone con disabilità grave, attraverso opere come ascensori, montacarichi, rampe e dispositivi tecnologici avanzati.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (circolare 17/E/2023), rientrano nell’agevolazione sia i lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali, sia quelli effettuati sulle singole unità immobiliari. A titolo esemplificativo, sono inclusi:

  1. sostituzione di pavimenti, porte, infissi e finiture;
  2. adeguamento di impianti tecnologici e servizi igienici;
  3. rifacimento di scale e ascensori;
  4. installazione di rampe, servoscala o piattaforme elevatrici.

Condizione essenziale è che gli interventi rispettino i requisiti tecnici previsti dal D.M. 236/1989.Se tali requisiti non sono soddisfatti, occorre verificare se i lavori possano comunque rientrare tra gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria agevolabili secondo le regole generali.

È inoltre ammessa la detrazione per l’installazione di ascensori condominiali anche se l’opera non è deliberata dall’assemblea, purché autorizzata dal Comune.

Un ulteriore chiarimento importante: l’agevolazione spetta anche se nell’edificio non risiede attualmente una persona con disabilità.

Ripartizione delle spese in ambito condominiale

Nel caso di installazione di un ascensore nel vano condominiale, se l’intera spesa è sostenuta da un solo condomino, la detrazione non spetta sull’intero importo pagato, ma soltanto sulla quota di spesa corrispondente alla ripartizione millesimale, poiché l’impianto diventa bene comune a disposizione di tutti i condòmini.

Diverso è il caso del montascale o di ausili destinati esclusivamente alla persona con disabilità: in tal situazione la detrazione spetta integralmente al soggetto che sostiene la spesa. Anche la realizzazione di elevatori esterni privati rientra tra gli interventi agevolati.

Si ricorda infine che per le stesse spese non è possibile cumulare la detrazione per recupero edilizio con la detrazione sanitaria del 19% per mezzi di sollevamento: quest’ultima si applica solo sulla parte eccedente il limite di 96.000 euro previsto per il bonus ristrutturazioni.

Aliquote della detrazione nel 2026 e 2027

Dal 2026, le spese per l’eliminazione delle barriere architettoniche seguono le aliquote ordinarie del bonus recupero edilizio, con percentuali differenziate in base all’anno e alla destinazione dell’immobile.

In sintesi:

  1. 36% per le spese sostenute nel 2026
  2. 30% per le spese sostenute nel 2027

Se gli interventi riguardano l’abitazione principale e il beneficiario è titolare di un diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento, l’aliquota è maggiorata:

  1. 50% nel 2026
  2. 36% nel 2027

Il limite massimo di spesa resta pari a 96.000 euro, con detrazione ripartita in dieci rate annuali.

Requisiti per accedere all’aliquota maggiorata

La detrazione potenziata spetta solo se:

  1. il contribuente è proprietario dell’immobile o titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, nuda proprietà, superficie);
  2. l’immobile è destinato ad abitazione principale.

Familiari conviventi o semplici detentori dell’immobile (ad esempio inquilini o comodatari) possono invece accedere solo all’aliquota base.

Per “abitazione principale” si intende l’immobile nel quale il proprietario o i suoi familiari dimorano abitualmente, secondo la definizione dell’art. 10, comma 3-bis del TUIR. Non si perde tale requisito in caso di ricovero permanente, purché l’immobile non venga locato.

La maggiorazione spetta anche se gli interventi riguardano pertinenze o aree pertinenziali. Nel caso di lavori su un immobile che diventerà abitazione principale al termine dell’intervento, l’aliquota del 50% è riconosciuta a condizione che l’effettiva destinazione ad abitazione principale si realizzi a fine lavori.

In concreto:

  1. il requisito della titolarità deve sussistere all’avvio dei lavori;
  2. la destinazione ad abitazione principale va verificata al termine degli interventi.