FONDI CONDOMINIALI: EVENTUALI RIMBORSI IN CASO DI VENDITA DELL’IMMOBILE
Come noto il condominio, con deliberazione assunta con il voto favorevole di tutti gli intervenuti in assemblea, rappresentanti oltre la metà del valore dell'edifico, può deliberare l’istituzione di un fondo cassa per l’esecuzione di interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, laddove gli interventi da eseguire siano individuati e/o individuabili, anche se non ancora deliberati.
Queste regole sono state ribadite dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 17035 dell’11 agosto 2016.
Nella pronunzia della Cassazione si legge infatti che è legittima l'istituzione - con una deliberazione assembleare assunta col voto favorevole di tutti gli intervenuti, che rappresentino oltre la metà del valore dell'edificio - di un fondo-cassa rivolto, in una situazione di grave degrado dell'immobile, ad assicurare la provvista per procedere all'esecuzione di opere di manutenzione.
Il principio così stabilito prevede che tali fondi hanno un utilizzo specifico: le quote versate dai condomini non possono essere destinate ad attività o spese diverse da quelle prestabilite dall’assemblea condominiale e vanno a beneficio solo dei condòmini e, in caso di vendita dell'unità immobiliare, del nuovo proprietario.
Ciò premesso le somme versate a titolo di fondo spese devono essere restituite, in caso di vendita dell’appartamento, a chi le ha sostenute (venditore). Resta fermo che le eventuali spese per innovazioni, ristrutturazioni od opere straordinarie già deliberate – salvo patto contrario (contenuto nell’atto di vendita) - rimangono a carico della parte venditrice.