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Fotovoltaico in condominio: l’uso del tetto deve rispettare il pari diritto degli altri condòmini

Fotovoltaico in condominio: l’uso del tetto deve rispettare il pari diritto degli altri condòmini

Se l’impianto di un singolo occupa l’intera falda solare, il giudice può imporre la riduzione dei pannelli per ristabilire l’equilibrio condominiale.

Il caso: un impianto “troppo esteso” sul tetto comune

Con la sentenza n. 193/2025, il Tribunale di Rovereto ha affrontato una questione ormai frequente nelle liti condominiali: la legittimità dell’installazione di impianti fotovoltaici su parti comuni da parte di un singolo condomino.

Nel caso concreto, un proprietario aveva realizzato un impianto che occupava quasi tutta la superficie utile della falda esposta al sole, rendendo di fatto impossibile agli altri condòmini installare sistemi analoghi.

Il giudice ha riconosciuto il diritto individuale a produrre energia da fonti rinnovabili, ma ha precisato che tale diritto non può tradursi in un uso esclusivo del bene comune.

Il principio di diritto: libertà sì, ma entro i limiti del pari uso

L’installazione di impianti destinati alla produzione di energia rientra tra le facoltà del singolo condomino, come previsto dall’art. 1122-bis del Codice civile. Tuttavia, tale libertà incontra i limiti dell’art. 1102 c.c., che impone di non alterare la destinazione della cosa comune e di non impedire agli altri partecipanti di trarne analogo beneficio.

Nel caso di Rovereto, la dimensione e la collocazione dell’impianto avevano comportato un uso eccessivo e preclusivo del tetto comune, compromettendo l’equilibrio tra i diritti dei comproprietari.Il Tribunale ha dunque affermato che anche un intervento formalmente lecito può diventare illegittimo se di fatto esclude gli altri condòmini dalla possibilità di utilizzo.

La pronuncia sottolinea che l’esercizio del diritto da parte di uno non può annullare quello degli altri.L’impianto, pur tecnicamente compatibile con la struttura dell’edificio, aveva assunto una funzione totalizzante, trasformando un uso condiviso in una appropriazione esclusiva del tetto.

Non rileva, osserva il giudice, che l’intento fosse quello di soddisfare il proprio fabbisogno energetico: ciò che conta è l’effetto concreto sull’equilibrio condominiale e sull’accesso degli altri al bene comune.

La soluzione: ridurre, non rimuovere

In un’ottica di proporzionalità, il Tribunale ha scelto un rimedio equilibrato.Invece di ordinare la rimozione completa dell’impianto, ha disposto la riduzione del numero dei pannelli, sulla base della perizia tecnica, in modo da consentire ad almeno altri due condòmini di installare propri sistemi fotovoltaici.

Questa decisione consente di conciliare la sostenibilità ambientale con la solidarietà condominiale, garantendo a tutti la possibilità di usufruire della stessa risorsa energetica senza conflitti o preclusioni.

Sul piano procedurale, il Tribunale ha chiarito che non è necessario coinvolgere in giudizio tutti i condòmini.L’azione proposta, infatti, non mirava a modificare la cosa comune, ma a far cessare un uso scorretto da parte del singolo.Per questo, è sufficiente la vocatio in ius del solo condomino autore dell’intervento, trattandosi di una causa di riequilibrio dell’uso ex art. 1102 c.c.

Una decisione di rilievo per il diritto condominiale

La sentenza di Rovereto rappresenta un importante punto di riferimento per la giurisprudenza in materia di impianti fotovoltaici nei condomìni.In un contesto di crescente sensibilità verso la transizione energetica, il giudice ribadisce che l’autoproduzione di energia deve armonizzarsi con i principi della comproprietà.

Il diritto all’innovazione e alla sostenibilità non può trasformarsi in un privilegio individuale: l’energia del sole è un bene comune, e come tale deve essere condiviso.