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Infiltrazioni e responsabilità: attenzione a indicare con precisione la causa del danno fin dal primo giudizio

Infiltrazioni e responsabilità: attenzione a indicare con precisione la causa del danno fin dal primo giudizio

Chi subisce un danno da perdite d'acqua in un edificio condominiale deve prestare molta attenzione a individuare correttamente l'origine del problema. La Corte di Cassazione ha ribadito che non è possibile modificare nel corso del processo la causa che si ritiene responsabile del danno.

Il caso esaminato riguarda un condomino che aveva citato in giudizio il proprietario dell'appartamento sovrastante, sostenendo che il danno da infiltrazioni fosse stato provocato da una perdita delle tubature di quest'ultimo. La richiesta si basava sull'articolo 2051 del Codice civile, secondo cui chi ha in custodia una cosa è responsabile dei danni da essa causati, a meno che non dimostri il caso fortuito.

Durante il primo grado di giudizio fu disposta una consulenza tecnica, che escluse che le tubature del vicino fossero all'origine del danno. Di conseguenza, la domanda dell'attore venne respinta.

In appello, il condomino danneggiato tentò di ampliare la propria tesi, sostenendo che la responsabilità potesse derivare non solo dalle tubature, ma anche da un terrazzino di proprietà del vicino. La Corte d'Appello, però, dichiarò inammissibile questa nuova argomentazione, considerandola una "domanda nuova" che non poteva essere introdotta in secondo grado.

Il condomino ricorse quindi alla Cassazione, sostenendo che non si trattava di una domanda nuova, ma di una naturale estensione della richiesta originaria. La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 15237 del 20 maggio 2026 (terza sezione), ha respinto il ricorso.

I giudici hanno chiarito che, se l'attore ha indicato in modo univoco una specifica fonte del danno (ad esempio un tubo), non può successivamente proporre una diversa causa (come un terrazzino) senza alterare la "causa petendi", cioè il fondamento giuridico della domanda. Questo tipo di modifica non è consentito nei gradi successivi del processo, perché introduirebbe un elemento nuovo non sottoposto alla valutazione del primo giudice.

La Cassazione ha inoltre ribadito che il ricorso era inammissibile anche perché richiedeva una nuova valutazione dei fatti di merito, compito che non spetta al terzo grado di giudizio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

In conclusione, in caso di infiltrazioni o allagamenti, è fondamentale identificare con precisione e sin dal primo atto giudiziale il bene che si ritiene responsabile. Può essere utile affidarsi a una perizia tecnica di parte prima di avviare la causa. Solo dopo aver correttamente indicato la fonte del danno scatterà l'inversione dell'onere della prova, e spetterà al presunto responsabile dimostrare il caso fortuito.