Locazioni commerciali, adeguamento Istat solo su richiesta e se presente nel contratto
Si ricorda che per i contratti ad uso commerciale, di cui agli articoli 27 e ss. della legge 392/1978, la rivalutazione Istat si può applicare, ex art. 32, nella misura massima del 75%; è infatti nulla la clausola contrattuale che prevede l’adeguamento al 100%.
Possono derogare a tale regola con la possibilità di applicazione dell’aumento Istat nella misura del 100%: a) i contratti che hanno una durata superiore a quella minima (6+6) prevista dall’articolo 27;b) le cosiddette “grandi locazioni”, ovvero i contratti a canone annuo superiore a 250mila euro introdotti con il D.L. 133/2014.
L’adeguamento Istat, poi, deve essere espressamente previsto nel contratto e deve essere richiesto di volta in volta dal locatore, essendo peraltro nulla ex art. 79 la clausola eventualmente prevista dell’aggiornamento annuale automatico del canone senza che occorra specifica richiesta da parte del locatore.
Si ritiene che la richiesta di aumento possa essere validamente formulata anche verbalmente o implicitamente per facta concludentia. In ogni caso per il proprietario che avesse dimenticato di chiedere l’aggiornamento, pur essendo preclusa la possibilità di richiedere gli arretrati resta comunque la possibilità di rimediare per il futuro. In ogni caso l’aggiornamento del canone ha effetto a partire dal mese successivo a quello della richiesta e deve essere calcolato «con il criterio della variazione assoluta del canone iniziale dall’inizio del contratto fino alla data della richiesta».