Tel. 085 389 157Fax 085 4220 816



Nuove regole per i bonus edilizi: quarta cessione del credito libera per le banche

Nuove regole per i bonus edilizi: quarta cessione del credito libera per le banche

Libera cessione del credito dal 1° maggio per le banche a favore di qualunque soggetto e proroga al 15 ottobre 2022 del termine per l’invio della comunicazione della cessione del credito da parte dei soggetti richiedenti all’Agenzia delle Entrate.

Queste sono le novità attuate tramite il decreto Energia (DL 17/2022) approvato in commissione ed in vigore dal 29 Aprile 2022.   

Si aggiungono 6 mesi per coloro, passivi di IRES e titolari di partita IVA, che vogliono usufruire di cessione del credito: tempo utile per la ricerca del soggetto propenso ad accettare il credito.

Il Decreto Energia prevede, nell’articolo 29-bis, la possibilità di richiedere una quarta cessione del credito alle banche, le quali potranno cederla liberamente a qualsiasi soggetto, purchè i soggetti riceventi abbiano un contratto di conto corrente con la medesima banca. Si genera quindi un nuovo schema di cessioni definito come schema 1+2+1:

  1. La prima cessione del credito viene ammessa da committenti e da fornitori verso qualsiasi soggetto richiedente;
  2. La seconda e la terza cessione vengono previste solamente per gli intermediari vigilati dalla Banca d’Italia;
  3. La quarta cessione può essere concessa direttamente dagli intermediari verso qualsiasi soggetto.

La quarta cessione sarà, però, concessa solamente per i lavori la cui comunicazione del primo sconto in fattura all’Agenzia delle Entrate venga effettuata a partire dal 1 Maggio 2022. Per tutti i lavori con comunicazione precedente a questa data, non sarà possibile ricevere una ulteriore cessione.

Più dettagliatamente, la quarta cessione potrà essere effettuata esclusivamente nel caso in cui il beneficiario originale si sia avvalso dello sconto in fattura.

La procedura potrà essere effettuata dalle banche solamente dopo aver esaurito il numero massimo di cessioni a disposizione nei confronti degli intermediari finanziari e degli altri istituti bancari. Il credito, in seguito, dovrà essere portato in detrazione come credito d’imposta a fini IRPEF o IRES.