Nuove tutele energia 2026: stop al telemarketing aggressivo e protezione per consumatori e condomìni
Il decreto-legge 21/2026, convertito recentemente in legge, introduce una serie di interventi destinati a contenere l’impatto dei costi energetici e a rafforzare le garanzie per utenti e famiglie nel mercato dell’energia elettrica e del gas. Accanto alle misure rivolte alle imprese, il provvedimento punta soprattutto a contrastare le pratiche commerciali scorrette, introducendo limiti molto severi al telemarketing nel settore energetico. Le nuove disposizioni riguardano anche le utenze condominiali, poiché il condominio viene considerato, sotto determinati profili, un consumatore.
Le misure previste per imprese e consumatori
Sul fronte produttivo, il decreto prevede una riduzione temporanea della componente Asos degli oneri di sistema per le utenze non domestiche nel periodo 2026-2028. L’intervento viene finanziato attraverso un incremento dell’aliquota Irap applicata alle aziende del comparto energetico. La norma incentiva inoltre la sottoscrizione di contratti di lungo periodo tra consorzi di imprese e produttori di energia rinnovabile, supportati dalle garanzie SACE, con l’obiettivo di offrire maggiore stabilità ai prezzi dell’energia.
Per quanto riguarda i consumatori, il decreto si concentra sia sul sostegno economico sia sulla protezione contro pratiche commerciali invasive. È previsto un contributo straordinario di 115 euro annui per i nuclei familiari già beneficiari del bonus sociale energia. L’importo verrà accreditato automaticamente in bolletta, secondo quanto stabilito da ARERA, senza necessità di presentare domande. Viene inoltre riconosciuta ai venditori la possibilità di concedere contributi aggiuntivi ai clienti con Isee fino a 25.000 euro.
Stop al telemarketing aggressivo
La novità più significativa riguarda la disciplina dei contratti conclusi a distanza. I nuovi commi introdotti nell’articolo 1 del decreto vietano le sollecitazioni commerciali telefoniche finalizzate alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di luce e gas, compresi i messaggi inviati ai consumatori.
Il divieto non è assoluto, ma sono previste soltanto due eccezioni:
- quando il consumatore abbia richiesto direttamente il contatto tramite i canali ufficiali del fornitore;
- quando si tratti di clienti già attivi che abbiano espresso uno specifico consenso a ricevere offerte commerciali.
Un elemento centrale della riforma è l’inversione dell’onere della prova: in caso di contestazione, spetta all’azienda dimostrare la legittimità del contatto commerciale.
Il legislatore ha previsto strumenti particolarmente incisivi per garantire l’effettività delle nuove norme. Le telefonate commerciali consentite dovranno provenire da numeri chiaramente riconducibili all’operatore, così da assicurare la piena tracciabilità del contatto. Inoltre, se un contratto viene concluso in violazione del divieto di telemarketing, esso può essere dichiarato nullo. In pratica, il contratto viene considerato come mai esistito e il consumatore non è tenuto al pagamento delle somme richieste. Si tratta di una tutela più forte rispetto al semplice diritto di recesso, perché colpisce direttamente la validità del contratto.
I consumatori potranno anche ricorrere ai sistemi di risoluzione alternativa delle controversie, in particolare al servizio di conciliazione ARERA, per ottenere tutela in modo rapido e meno oneroso rispetto a un procedimento giudiziario.
Le nuove tutele valgono anche per i condomìni
Le disposizioni introdotte dal Dl 21/2026 si applicano anche alle forniture energetiche delle parti comuni condominiali.
La ragione è legata all’orientamento giurisprudenziale secondo cui il condominio, pur non essendo una persona giuridica autonoma, può essere equiparato a un consumatore quando l’amministratore stipula contratti nell’interesse dei singoli condòmini per finalità abitative.
Secondo la giurisprudenza, infatti, l’amministratore agisce come rappresentante dei condòmini, che nella maggior parte dei casi sono persone fisiche estranee ad attività imprenditoriali o professionali.
Di conseguenza:
- il divieto di telemarketing si estende anche alle chiamate rivolte agli amministratori di condominio;
- un contratto sottoscritto a seguito di una telefonata illecita può essere dichiarato nullo;
- l’amministratore può utilizzare gli strumenti di conciliazione previsti da ARERA per difendere gli interessi del condominio.
Un cambio di approccio nella tutela dei consumatori
Con il Dl 21/2026 il legislatore cambia radicalmente approccio nella regolazione del mercato energetico. Si passa infatti da un sistema basato prevalentemente sul consenso dell’utente, spesso raccolto con modalità poco trasparenti, a un modello fondato sul divieto delle pratiche commerciali aggressive, salvo limitate eccezioni.
L’introduzione della nullità del contratto come sanzione rappresenta uno degli strumenti più forti previsti dalla normativa e rafforza in modo significativo la tutela di famiglie, utenti finali e condòmini contro le attivazioni non richieste e le pratiche scorrette.