Nuovi obblighi per le locazioni brevi e turistiche non ancora operativi - EUTEKNE INFO
Si applicheranno 60 giorni dopo la pubblicazione in G.U. dell'avviso sulla banca dati del CIN e del portale del Ministero del Turismo.
Sono ormai confermate le nuove norme sul CIN e sui nuovi obblighi concernenti le locazioni brevi, turistiche e le strutture ricettive. Ma l'effettiva applicazione della nuova disciplina non è immediata, perché è necessario attendere l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del Turismo per l'assegnazione del CIN.
La pubblicazione della L. 191/2023 di conversione del DL 145/2023 (c.d. "Anticipi") in Gazzetta Ufficiale ha confermato l'introduzione ex novo dell'art. 13-ter, che prevede significativi obblighi con riferimento alle:
- unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
- unità immobiliari destinate alle locazioni brevi ex art.4 del DL 50/2017;
- strutture turistiche-ricettive alberghiere ed extra alberghiere.
In primo luogo, il nuovo art. 13-ter del DL 145/2023 disciplina il nuovo codice identificativo nazionale che dovrà essere attribuito alle unità immobiliari destinate a contratti di locazione per finalità turistica ed a contratti di locazione breve, nonché alle strutture turistico ricettive.
Il CIN verrà assegnato dal Ministero del Turismo, tramite una procedura automatizzata, previa istanza telematica da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva. l'istanza dovrà essere corredata da dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante i dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura e, nel caso di locazioni svolte in forma imprenditoriale, l'attestazione dei requisiti di sicurezza degli impianti.
Una volta assegnato, il CIN deve essere:
- esposto all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura ricettiva, "assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici";
- indicando in ogni annuncio ove pubblicato.
Tali obblighi gravano, dal punto di vista soggettivo su:
- chiunque propone o concede in locazione per finalità turistiche " o in locazione breve ai sensi dell'art. 4 del DL 50/2017 "una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa";
- il titolare di una struttura turistico ricettiva alberghiera o extra alberghiera.
I medesimi soggetti sopra indicati sono tenuti anche a rispettare tutti gli obblighi previsti dall'art. 109 del TULPS e dalle normative regionali e provinciali di settore (si tratta degli obblighi di identificazione e comunicazione in questura degli alloggiati posti dalla normativa di pubblica sicurezza).
Inoltre, l'obbligo di indicare il CIN negli annunci ovunque pubblicati e comunicati grava anche sui soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e sui soggetti che gestiscono portali telematici, con riferimento a tutte le unità immobiliari destinate alla locazione per finalità turistiche o alla locazione breve e alle strutture turistico ricettive.
Ancora, l'art. 13-ter comma 7 del DL 145/2023 convertito introduce alcuni obblighi con riferimento alla sicurezza degli impianti, relativamente alle unità immobiliari a uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, a locazione breve ex art. 50 del DL 50/2023. Da un lato, le unità gestite in forma imprenditoriale devono essere dotate dei requisiti di sicurezza degli impianti come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. d'altra parte, "Inn ogni caso, tutte le unità immobiliari sono dotate" di:
- dispositivi per la rilevanza di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti;
- nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di estintore per piano.
Ancora, a norma dell'art. 13-ter comma 8 del DL 145/2023 convertito, chiunque eserciti, anche tramite intermediario, attività di locazione per finalità turistiche o di locazione breve in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell'art. 1 comma 595 della L. 178/2020 (ovvero nel caso in cui abbia destinato alla locazione breve più di 4 appartamenti per ciascun periodo di imposta), è soggetto all'obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
A questi obblighi corrispondono specifico sanzioni:
- la mancanza del CIN espone alla sanzione pecuniaria da 800 a 8000 euro;
- la mancata esposizione e indicazione del CIN è punita con la sanzione pecuniaria da 500 a 5000 euro, applicata per ciascuna struttura o unità immobiliare;
- la violazione dell'obbligo di dispostivi per la rilevazione di gas combustibili e di estintori portatili, comporta la sanzione pecuniaria da 600 a 6000 euro per ciascuna violazione;
- la mancata presentazione della SCIA è punita con la sanzione pecuniaria da 2000 a 10000 euro.
Le sanzioni sopra individuate non si applicano se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale.
Articolo di Anita MAURO.
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