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Spese condominiali: anche i proprietari dei negozi sono tenuti a pagare le spese necessarie per la configurabilità dell’edificio

Spese condominiali: anche i proprietari dei negozi sono tenuti a pagare le spese necessarie per la configurabilità dell’edificio

La ripartizione tra condomini delle spese condominiali necessarie, come stabilito dall’articolo 1123 del Codice Civile, deve essere attuata in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno o all’utilizzo che i condomini possono trarre dalla presenza di elementi destinati a servirli in diversa misura; le spese relative alla manutenzione di scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato spettano, dunque, ai condomini che ne fanno utilizzo.

Il Codice Civile prevede però che se le spese sono relative a parti e servizi comuni fondamentali per l’esistenza stessa del suddetto edificio, e non sussistono convenzioni diverse, anche i proprietari di  negozi, magazzini o box auto presenti nell’edificio e aventi accesso alla strada pubblica sono tenuti a parteciparvi. 

Ulteriore contributo per individuare le parti comuni è dato dall’articolo 1117 del Codice Civile: l’articolo prevede, infatti, che anche scale ed androne dell’edificio devono considerarsi parti comuni e, di conseguenza, anche i proprietari dei locali presenti al piano terra aventi accesso diretto in strada dovranno contribuire nelle relative spese e, pertanto, per realizzare il computo delle maggioranze riguardanti la suddivisione delle spese dei lavori di manutenzione straordinaria e di eventuali ricostruzioni, dovrà essere applicata la tabella millesimale generale. 

Analogo principio può essere applicato anche nel caso di spese per il servizio di portierato, in quanto l’attività di sorveglianza e vigilanza è svolto nell’interesse dei proprietari minori.

In conclusione, dati i principi come sopra precisati, è consigliabile e legittimo stipulare accordi e procedere alla modifica del regolamento condominiale, in modo tale da poter escludere la propria partecipazione a determinate spese condominiali, ponendo così una deroga alla regola generale.