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Superbonus 110%: in quali zone sismiche é applicabile?

Superbonus 110%: in quali zone sismiche é applicabile?

Il territorio italiano é attualmente suddiviso in quattro zone di pericolosità sismica, dalla 1 ad alto rischio alla 4 a rischio molto basso. Per poter identificare a quale zona appartenga ogni comune, è possibile consultare la mappa di classificazione sul sito web della Protezione Civile. 

Tra gli interventi per cui é possibile usufruire dell'agevolazione Superbonus 110%, prevista dal decreto rilancio 2020, troviamo proprio quelli di riduzione del rischio sismico: ma se l'edificio da ristrutturare appartenesse ad una zona a basso rischio sismico?

Questa tematica é stata affrontata dall'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 516/2021.

Il documento pubblico é consultabile cliccando qui.   

La vicenda

La vicenda nasce dal quesito esposto da un istante che intende effettuare una ristrutturazione al fine di realizzare degli interventi edilizi di natura antisismica su un immobile esistente da destinare ad uso abitativo. L’istante chiede se sia possibile usufruire dell’agevolazione in quanto secondo l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri numero 3274 del 2003, il Comune di appartenenza dell’edificato risulta in zona 3.

In particolare, in relazione agli interventi agevolabili che prevedono la riduzione del rischio sismico di cui all'articolo 119, comma 4 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito "decreto Rilancio"), la norma prevede che le disposizioni non si applichino agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio de ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, (allegato 1). 

Se per l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri numero 3274 del 2003, il Comune di appartenenza dell’edificato risulta in zona 3, per l’aggiornamento riportato nella Circolare dell'8 agosto 2020, n. 24/E (paragrafo 2.1, nota 25, pag. 23), il medesimo è stato riposizionato in una zona a rischio sismico 4.

Il quesito posto dall'istante ottiene quindi riscontro negativo da parte dell'Agenzia delle Entrate, la quale specifica come sul sito aggiornato all'anno corrente della Protezione civile, il comune in questione risulta compreso in zona sismica 4 (rischio molto basso). Per tale motivo, l'istante non può accedere alle agevolazioni previste dal decreto rilancio per tutti gli interventi che riguardino la riduzione del rischio sismico degli edifici. 

Chiarimenti 

In merito a questa vicenda, l'Agenzia delle Entrate ricorda che, l'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito decreto Rilancio), "disciplina la detrazione, nella misura del 110 per cento, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica [...], nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus)". 

In riferimento all'applicazione di tale agevolazione, sono stati forniti chiarimenti con la circolare dell'8 agosto 2020, n. 24/E. In particolare, nell'ambito degli interventi "trainanti" (indicati nell'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR) specifica che il Superbonus spetta agli edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio. 

L'agenzia delle Entrate riporta, però, come esplicitato nella stessa circolare 24/E del 2020, che la suddivisione dei Comuni italiani per rischio sismico è consultabile pubblicamente sul sito della Protezione civile, costantemente tenuta in aggiornamento.