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Superbonus nelle aree sismiche: accesso al 110% anche senza contributi per la ricostruzione

Superbonus nelle aree sismiche: accesso al 110% anche senza contributi per la ricostruzione

Il diritto ai contributi pubblici per la ricostruzione non rappresenta una condizione necessaria per usufruire del superbonus rafforzato previsto per i territori colpiti da eventi sismici. A chiarirlo è la risoluzione n. 66/E del 2025dell’Agenzia delle Entrate, che interviene sull’interpretazione delle disposizioni contenute nell’articolo 119 del decreto Rilancio (Dl n. 34/2020).

L’agevolazione, nella misura del 110%, resta infatti applicabile nel 2025 e, in specifiche ipotesi, anche nel 2026, per gli interventi realizzati nei Comuni interessati da terremoti a partire dal 1° aprile 2009 e per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Il chiarimento nasce dal quesito di un contribuente che intendeva accedere al superbonus pur non avendo mai avuto la possibilità di beneficiare dei contributi pubblici per la ricostruzione. Come precisato dall’Agenzia, in base alla normativa primaria (Dl n. 189/2016), non era mai sussistita una concreta possibilità di richiedere o di rinunciare a tali contributi, che di fatto non sono mai stati riconosciuti né utilizzati dai soggetti coinvolti. Da qui il dubbio sulla compatibilità tra l’assenza del contributo e il diritto alla detrazione fiscale.

Per risolvere la questione, l’Agenzia delle Entrate analizza nel dettaglio il comma 8-ter dell’articolo 119, che disciplina il mantenimento dell’aliquota del 110% nelle zone sismiche, richiamando a sua volta i commi 1-ter, 4-ter e 4-quater. Proprio questi riferimenti normativi, che menzionano il contributo per la ricostruzione, avevano alimentato l’incertezza interpretativa.

Sul punto, le Entrate ribadiscono un principio già espresso nella circolare n. 23/E del 2022: la detrazione spetta esclusivamente sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente. Ne consegue che i costi coperti da contributi pubblici non possono essere agevolati e che eventuali somme ricevute devono essere sottratte dalla base di calcolo del superbonus. In altri termini, contributi e detrazione non sono cumulabili.

Diverso, però, è il tema dell’accesso all’agevolazione. Secondo la risoluzione, il diritto al contributo per la ricostruzione non costituisce, di per sé, un requisito per ottenere il superbonus. Tale condizione è richiesta esclusivamente nel caso previsto dal comma 4-ter, che consente l’aumento del 50% dei limiti di spesa per gli interventi sugli edifici danneggiati da eventi sismici. In questa specifica ipotesi, il contribuente deve dimostrare di avere diritto al contributo e di potervi rinunciare, ottenendo in cambio un massimale di spesa più elevato.

Al di fuori di questa fattispecie, l’assenza del diritto al contributo pubblico non preclude l’accesso al superbonus. Come chiarisce l’Agenzia, è dunque possibile fruire dell’aliquota del 110% indipendentemente dalla spettanza o dall’effettiva erogazione dei contributi per la ricostruzione. Il collegamento tra contributi pubblici e superbonus opera esclusivamente ai fini dell’incremento dei limiti di spesa, come misura compensativa della rinuncia al contributo stesso.