Tari e locazione: la cassazione distingue tra obbligo dichiarativo e obbligo di versamento
Con l'Ordinanza n. 9133 dell'11 aprile 2026, la Corte di Cassazione ha chiarito la ripartizione degli obblighi TARI tra proprietario e conduttore nei casi in cui il tributo sia stato già versato dal locatore, stabilendo una distinzione netta tra obbligo dichiarativo e obbligo di pagamento.
Nella disciplina della TARI l'obbligo tributario è in capo a colui che occupa o detiene l'unità immobiliare. Quando è accertata una condizione di occupazione, la tassa non fa più capo al proprietario ma al soggetto che utilizza materialmente il bene, non configurandosi pertanto una coobbligazione tra proprietario e conduttore: è quest'ultimo a dover ottemperare agli obblighi di denuncia e pagamento.
Il caso esaminato riguardava un immobile locato per il quale il proprietario ha continuato a versare la TARI, mentre l'inquilino non aveva presentato la denuncia di inizio occupazione. Il Comune ha richiesto il pagamento del tributo anche al conduttore, oltre alla sanzione per omessa dichiarazione, presupponendo che il proprietario avrebbe dovuto autonomamente richiedere il rimborso di quanto versato. La Cassazione ha rigettato questa impostazione, affermando che il pagamento effettuato dal proprietario produce efficacia liberatoria anche nei confronti del conduttore, in applicazione dell'articolo 1180 del codice civile, che ammette l'adempimento da parte di un terzo con effetto solutorio verso il creditore. Pretendere un ulteriore versamento dal conduttore configurerebbe una duplicazione d'imposta, tanto più iniqua qualora il proprietario non fosse più nei termini per richiedere il rimborso.